Il D.L. 167/2024 cosiddetto Decreto “Concordato”, ha apportato inaspettatamente modifiche sull’erogazione del Bonus Natale ed in ragione degli aggiornamenti proposti, l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti.

Requisiti:

  • Reddito complessivo del richiedente non superiore a 28.000 euro nell’anno 2024;
  • Capienza fiscale, cioè un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
  • Almeno un figlio con reddito inferiore a € 4.000 fino a 24 anni; € 2.800 dai 24 anni in sù (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato)

Modalità di erogazione dell’indennità:

L’indennità del bonus verrà erogata direttamente dal datore di lavoro con la tredicesima mensilità, che si percepisce nel mese di dicembre e sarà proporzionato ai giorni di lavoro effettuati nel 2024, indipendentemente dal tipo di contratto (tempo determinato o indeterminato) o dall’orario di lavoro (full-time o part-time).

Come richiedere il bonus:

Il dipendente dovrà presentare al titolare una dichiarazione firmata e sottoscritta, che attesti uno dei requisiti richiesti.

L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Qual è il punto di vista del Dottor Zulli?

Che dire, non si smentisce la circostanza che ogni iniziativa apparentemente “buona” (per mera assonanza al termine “bonus”) si traduca in una gestione operativa “meno buona”.

Assistiamo ancora una volta ad una situazione complessa e farraginosa e ad una interpretazione il cui dettato è lacunoso ed infausto.

Giusto per intendere la portata della questione, al di là dello sforzo di sintesi e di schematizzazione operato per rendere fruibile il beneficio, si rende quanto mai opportuno far comprendere appieno ciò che renderebbe incomprensibile e quindi ingestibile al primo impatto il “bonus”:

1. Provate a chiedere a qualche lavoratore dipendente se ha capito dalla semplice lettura della norma se il bonus gli spetta o meno!?! … incoerenza, dubbio e incertezza delineano il dettato della norma. Questo è quello che legge (e che dovrebbe comprendere) l’operaio o l’impiegato che dovrebbe presentare la richiesta: Il Decreto legislativo 167/2024 (l’ultimo provvedimento di legge dei 3) recita …… il bonus spetta, fermi restando gli altri requisiti (quelli di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono «un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo (…) è elevato a 4.000 euro».

2. Ma è sufficiente??? Eh no: Il bonus è erogato al lavoratore dipendente a condizione che sussistano congiuntamente più condizioni:

a) abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus) . Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)». Come precisato, inoltre, con la circolare n. 19/E del 2024, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.;

b) abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo7 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).

Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Istruzioni queste last minute di fine Novembre (Circolare AdE del 19.11.2024 n.22/E) per una spettanza che dovrebbe essere recepita, predisposta e presentata dal lavoratore, ed acquisita ed  elaborata dal datore di lavoro (ergo Studio di Consulenza) con assunzioen di responsabilità in veste di sostituto di imposta in pochi giorni (o ore)!

3. Procedura “borbonica”: Domanda da inoltrare da parte del lavoratore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al datore di lavoro che deve attivare una gestione amministrativa oltremodo complicata in concomitanza ai tempi di gestione del pagamento delle 13^!

Gli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus in esame, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 2 del d.l. n. 167 del 2024, il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76 del 2016) e dei figli12 fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016) non sia beneficiario del bonus.

4. E poi c’è la gestione aziendale e del Consulente che si trova di fronte la prassi (malsana ma ormai consolidata) di alcune aziende che erogano il rateo di 13^ mensilmente con il cedolino del mese…..come prenderanno i lavoratori interessati questo bonus? quando … a Gennaio 2025? Ma non doveva essere un Bonus natalizio?

Tutto ciò ha comportato la partecipazione del professionista e dell’intero staff di Studio ad almeno 5 webinar in due settimane, tenuti da esperti giuslavoristi e dottrinari (spesso con parerei contrastanti o dubbiosi) , due convegni di categoria, un paio di podcast, circolari e pareri di rassegna stampa accreditati (Agenzia delle Entrate la n.22/3 del 19.11.2024 – Il Sole 24 Ore – Ipsoa e quant’altro delle mille news che si sono avvicendate!!!)

5. Quindi il punto di vista è una nota negativa del “bonus” ? …. Certamente no. E’ lodevole un provvedimento che aiuti i lavoratori e le famiglie. E’ riprovevole il modus in cui tutto ciò avviene incessantemente tramite un sistema di gestione che rischia di vanificare la bontà dell’iniziativa soprattutto se per errore il Bonus non spettava ed andrà restituito!

Ma con tutte le info di cui dispone il Ministero e l’Agenzia delle Entrate una soluzione tipo Assegno unico non sarebbe stata più facile e funzionale? ….. dando lustro in quel caso alla efficienza e benevolenza di una amministrazione pubblica piuttosto che proporre  un provvedimento da tempi del medioevo!

– Studio Zulli Dottor Fausto Zulli –

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