La tredicesima mensilità, conosciuta anche come gratifica natalizia, rappresenta un’importante componente della retribuzione annuale per i lavoratori dipendenti. Si tratta di un compenso aggiuntivo che integra le normali 12 mensilità, con la specificità di essere erogato in occasione delle festività natalizie.

Chi ha diritto alla Tredicesima

La tredicesima è destinata a tutti i lavoratori subordinati che hanno un contratto di lavoro in corso nel mese di dicembre. È disciplinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), che stabiliscono le modalità di calcolo e le tempistiche di erogazione, nel rispetto delle prassi aziendali o con accordi specifici definiti dalle singole imprese.

In particolare, i datori di lavoro devono garantire l’erogazione della tredicesima in genere in prossimità delle festività natalizie auspicabilmente prima delle stesse, proprio per non vanificarne il significato ed il valore.  

Calcolo della Tredicesima: Principali Aspetti Operativi

I CCNL disciplinano la retribuzione da prendere in considerazione (retribuzione globale o solo determinati elementi retributivi), il computo delle frazioni di mese, la mutazione, nonché il termine per la corresponsione.

Non corrisponde ad una mensilità esatta in quanto il netto della tredicesima è più basso degli altri mesi perché su questo emolumento non si ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico.

Maturazione della Tredicesima: Tempistiche e Casi Particolari

Matura per ratei durante il rapporto di lavoro e viene calcolata sulla base dei mesi lavorati e retribuiti dal 1°gennaio al 31 dicembre, quindi anche durante le assenze riconosciute quali : ferie – malattia – maternità – infortunio – congedo parentale ecc..

Pertanto:

  • Un lavoratore con rapporto in corso e continuità di servizio per l’intero anno ha diritto all’importo completo della tredicesima, corrispondente a una mensilità intera.
  • Lavoratore assunto o cessato durante l’anno: Nel caso di assunzione in corso d’anno o cessazione del rapporto di lavoro prima del termine dell’anno, la tredicesima viene calcolata in base ai mesi di lavoro effettivi. Per esempio, un dipendente che ha lavorato sei mesi avrà diritto a sei dodicesimi della tredicesima.
  • Assenze non giustificate o permessi non retribuiti: solo in caso di assenze ingiustificate o permessi non retribuiti, la tredicesima viene comunque ridotta proporzionalmente al periodo di assenza. La riduzione può riguardare più ratei della gratifica natalizia se l’assenza è stata prolungata per mesi.

Cosa ci dice il Dottor Zulli in merito?

Tutto esatto, quanto riportato, tranne la circostanza della prassi consuetudinaria di erogare la tredicesima mensilità con criteri e modalità difformi che rispondono spesso meramente ad una logica di interesse e convenienza datoriale che rischia di vanificarne il significato ed il valore.

Ad esempio ciò avviene se la tredicesima viene corrisposta unitamente al mensile di dicembre e quindi per esigenze elaborative della busta paga, verosimilmente verrà erogata entro il 31.12 o ancor peggio nei primi giorni del mese di gennaio. Quindi non si consente di poter beneficiare di una disponibilità economica per far fronte alle spese del periodo natalizio e festivo in tempi congrui.

Ancor più la gratifica perde di contenuto e di valenza allorquando la prassi aziendale prevede di corrispondere mese per mese il rateo di tredicesima, alleggerendo sicuramente il peso e l’onere sul piano finanziario alla fine dell’anno ma eludendo in tal modo il valore della mensilità “aggiuntiva” che tale non sarà più.

Il tutto è legittimo? Presuntivamente sì ma a scapito del senso del riconoscimento di un compenso straordinario corrisposto in circostanza delle festività natalizie.

Se ciò non determina un possibile intento di rivendicazione e risarcimento da parte del lavoratore quanto meno delude ed elude un aspetto fiduciario del rapporto di lavoro.

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