RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA: LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025.

A partire dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore nuove disposizioni fiscali che impongono l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per la deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi.
Le misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l’evasione fiscale e richiedono che, a partire dall’anno fiscale 2025, i dipendenti che si sposteranno per trasferte o missioni, sia all’interno che all’esterno del comune in cui si trova il loro luogo di lavoro, potranno escludere dal reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese quelle sostenute per servizi di taxi e n.c.c.), rimborsate dal datore di lavoro, se i pagamenti saranno effettuati tramite strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari.

Di conseguenza, non basterà più compilare semplici moduli forniti dall’azienda per giustificare le spese: sarà indispensabile dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a tassazione e contribuzione, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.

Specularmente l’art. 1, c. 81, L. 207/2024, modificando anche l’art. 54 (già novellato dall’art. 5 D.Lgs. 192/2024) e 95 del T.U.I.R. in tema di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2025 la suddetta tracciabilità dei suddetti rimborsi di spese di vitto alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sia dirimente ai fini della deducibilità del costo per il sostituto d’imposta erogante, anche laddove si qualifichino come spese di rappresentanza.

La disciplina vigente dal 1° gennaio 2025 può come di seguito essere sintetizzata:
Rimborso spese per trasferta nel comune della sede di lavoro (art. 51, c. 5, TUIR)

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale (con riferimento alla sede di lavoro o domicilio del lavoratore se trattasi di trasfertista) concorrono interamente a formare il reddito per il dipendente/collaboratore, ad eccezione dei rimborsi delle spese di viaggio e trasporto con autoservizi di linea (bus, treno, aereo, nave, ecc) comprovate e documentate e delle spese di viaggio e trasporto con autoservizi non di linea (taxi e n.c.c.) attestate con pagamento tracciato.

Imponibilità
dipendente/collaboratore
Deducibilità
datore/committente
Rimborso analitico delle
spese di viaggio e trasporto
con autoservizi non di linea
Non concorrono a formare il
reddito purché sostenute
con metodi che assicurano
la tracciabilità del
pagamento, come previsto
dalla modifica apportata
all’art. 51 c. 5
TUIR dall’art. 1 c. 81 lett. a)
della L. 207/2024 (Legge
Bilancio 2025).
Sono deducibili purché
sostenute dal
dipendente/collaboratore con
metodi che assicurano la
tracciabilità del pagamento,
come previsto dalla modifica
agli artt. 54 e 95 TUIR apportata
dall’art. 1 c. 81 lett. b) e c) della
L. 207/2024 (Legge Bilancio
2025).
Rimborso analitico delle
spese di viaggio e trasporto
con autoservizi di linea
Non concorrono a formare il
reddito se comprovate e
documentate.
Sono deducibili se
comprovabile e documentabile
la loro inerenza alla prestazione
lavorativa.
Rimborso delle spese vitto
e alloggio
Le somme concorrono
sempre a formare il reddito
del dipendente o del
collaboratore, assumendo
natura retributiva.
Sono deducibili come spese
alberghiere (non come
prestazioni di lavoro),
limitatamente al 75%
dell’importo rimborsato (art. 109
c. 5 TUIR), e con l’ulteriore limite
massimo del 2% dei compensi
percepiti nell’anno d’imposta
per i sostituti lavoratori
autonomi (novellato art. 54-
septies c.1 TUIR), purché
eseguite con metodi che
assicurano la tracciabilità del
pagamento, come previsto dalla
modifica agli artt. 54 e 95
TUIR apportata dall’art. 1 c. 81
lett. b) e c) della L. 207/2024
(Legge Bilancio 2025).
Se le spese non sono
direttamente afferenti alla
prestazione lavorativa e si
qualificano come spese di
rappresentanza sono deducibili
nei limiti seguenti:
lavoratori autonomi (art. 54-
septies c. 2 TUIR e modifiche di
cui all’art.1 c. 81 lett. b) L.
207/2024.): se sostenute con
metodi che assicurano la
tracciabilità del pagamento, nel
massimale dell’1% dei
compensi percepiti nel periodo
d’imposta;
imprese (art. 108 c. 2 TUIR come
modificato dall’art.1 c. 81 lett.
d) L. 207/2024): se sostenute
con metodi che assicurano la
tracciabilità del pagamento, con
i seguenti massimali:
a. all’1,5% dei ricavi e altri
proventi fino a € 10
milioni;
b. allo 0,6% dei ricavi e
altri proventi per la
parte eccedente € 10
milioni e fino a € 50
milioni;
c. allo 0,4% dei ricavi e
altri proventi per la
parte eccedente € 50
milioni.
Rimborso delle spese per
utilizzo auto propria
Si, come ordinario costo per
prestazione di lavoro.
Rimborso forfettario e
altre spese documentate
Si, come ordinario costo per
prestazione di lavoro.

Rimborso spese per trasferta fuori dal comune della sede di lavoro art. 51, c. 5, TUIR

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte fuori dal territorio comunale (con riferimento alla sede di lavoro o domicilio del lavoratore se trattasi di trasfertista) sono rimborsabili secondo uno dei seguenti criteri, alternativi tra di loro e non cumulabili nell’ambito della medesima trasferta:

  • Rimborso analitico delle spese
  • Rimborso forfettario (indennità di trasferta)
  • Rimborso misto (indennità di trasferta + rimborso analitico pasti e soggiorno)
Imponibilità
dipendente/collaboratore
Deducibilità
datore/committente
Rimborso analitico delle
spese di vitto, alloggio,
viaggio e trasporto con
autoservizi non di linea
Le spese di vitto e alloggio, e
quelle di viaggio e di trasporto
con autoservizi non di linea, non
concorrono a formare il reddito,
senza alcun limite di importo
purché sostenute con metodi
che assicurano la tracciabilità
del pagamento, come previsto
dalla modifica apportata all’art.
51 c. 5 TUIR dall’art. 1 c. 81 lett.
a) della L. 207/2024 (Legge
Bilancio 2025)
Le spese di vitto e alloggio, e
quelle di viaggio e di trasporto
con autoservizi non di linea
sono integralmente deducibili,
purché eseguite con metodi che
assicurano la tracciabilità del
pagamento, come previsto dalla
modifica agli artt. 54 e 95
TUIR apportata dall’art. 1 c. 81
lett. b) e c) della L. 207/2024
(Legge Bilancio 2025).
La deducibilità dei rimborsi di
vitto e alloggio sconta il limite
massimo previsto dall’art. 95 c. 3
primo periodo TUIR (applicabile
sia ai datori di lavoro esercenti
arti e professioni che imprese
già dal periodo d’imposta 2024),
pari ad un ammontare
giornaliero non superiore a euro
180,76, elevato ad euro 258,23
per le trasferte all’estero.
Se le spese non sono
direttamente afferenti alla
prestazione lavorativa e si
qualificano come spese di
rappresentanza sono deducibili
nei limiti seguenti:
lavoratori autonomi (art. 54-
septies c. 2 TUIR e modifiche di
cui all’art.1 c. 81 lett. b) L.
207/2024.): se sostenute con
metodi che assicurano la
tracciabilità del pagamento, nel
massimale dell’1% dei
compensi percepiti nel periodo
d’imposta;
imprese (art. 108 c. 2 TUIR come
modificato dall’art.1 c. 81 lett.
d) L. 207/2024): se sostenute
con metodi che assicurano la
tracciabilità del pagamento, con
i seguenti massimali:
a. all’1,55 dei ricavi e altri
proventi fino a € 10
milioni;
b. allo 0,6% dei ricavi e
altri proventi per la
parte eccedente € 10
milioni e fino a € 50
milioni;
c. allo 0,4% dei ricavi e
altri proventi per la
parte eccedente € 50
milioni.
Rimborso analitico delle
spese di viaggio e
trasporto con
autoservizi di linea
Non concorrono a formare il
reddito se comprovate e
documentate
Sono deducibili se
comprovabile e documentabile
la loro inerenza alla prestazione
lavorativa
Rimborso analitico delle
spese (altre spese)
Il rimborso delle spese diverse
da vitto, alloggio, viaggio e
trasporto (esempio telefono o
parcheggio) anche non
documentabili, purché inerenti
alla prestazione di lavoro, non
concorre a formare reddito fino
ad un importo giornaliero di €
15,49, elevato a € 25,82 per le
trasferte all’estero
Sì, come spese per prestazioni
di lavoro, fino ad un importo
giornaliero di € 15,49, elevato a
€ 25,82 per le trasferte all’estero
e purché inerenti alla
prestazione lavorativa
Rimborso forfettario
utilizzo auto propria
(indennità chilometrica)
Non concorre a determinare
reddito imponibile se calcolate
sulla base dei costi chilometrici
di cui alle tabelle ACI e sono
inerenti allo svolgimento della
prestazione lavorativa
Ai sensi dell’ultimo periodo
dell’art. 95 c. 3 del
TUIR (applicabile sia ai datori di
lavoro esercenti arti e
professioni che imprese), sono
deducibili purché corrisposte in
relazione ad autovettura di max
17 CF benzina / 20 CF diesel
Rimborso forfettario
(indennità trasferta)
Non concorrono a formare
reddito per il
dipendente/collaboratore entro
il limite giornaliero di € 46,48
(trasferta nazionale) e di € 77,47
(trasferta estera); l’eventuale
(sola) eccedenza costituisce
reddito imponibile.
Sono pienamente cumulabili con
il rimborso analitico delle spese
di viaggio e di trasporto
(tracciate se con autoservizi non
di linea) o dell’indennità chilometrica.
Sono parzialmente cumulabili
con il rimborso analitico delle
spese di vitto e alloggio
sostenute con metodi che
assicurano la tracciabilità del
pagamento, (vedi disciplina del
rimborso misto).
Non sono cumulabili con il
rimborso di tutte le altre
tipologie di spese, anche se
analiticamente documentate,
corrisposte in aggiunta
all’indennità di trasferta, che
assumono natura di reddito di
lavoro imponibile.
Sono deducibili come spese per
prestazioni di lavoro, purché
inerenti con la prestazione
lavorativa.
(art. 95 c. 4 TUIR) Le imprese
autorizzate all’autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione,
anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dal proprio
dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un
importo (forfettizzato) pari a € 59,65
al giorno, elevate a euro
95,80 per le trasferte all’estero,
al netto delle spese di viaggio e
di trasporto
Rimborso mistoLaddove vengano
analiticamente e separatamente
rimborsate le spese di vitto e/o
alloggio (sostenute nelle
modalità che ne assicurano
tracciabilità del pagamento), la
soglia di non imponibilità viene
diminuita di 1/3 con il rimborso
delle spese di vitto o quelle di
alloggio (quindi, € 30,99 al
giorno per le trasferte nazionali
ed € 51,65 al giorno per quelle
estere) ovvero di 2/3 se vi è il
rimborso delle spese sia di vitto
che di alloggio (quindi € 15,49
al giorno per trasferte nazionali e €
25,82 al giorno per quelle
estere).
Sono pienamente cumulabili con
il rimborso analitico delle spese
di viaggio e di trasporto
(sostenute nelle modalità che ne
assicurano tracciabilità del
pagamento se relative ad
autoservizi non di linea) o con
indennità chilometrica. Non
sono cumulabili con il rimborso
di tutte le altre tipologie di
spese, anche se analiticamente
documentate, corrisposte in
aggiunta all’indennità di
trasferta, che assumono natura
di reddito di lavoro imponibile
L’indennità forfettaria è
deducibile come spese per
prestazioni di lavoro, purché
inerente con la prestazione
lavorativa.
La deducibilità delle spese di
vitto e alloggio rimborsate
analiticamente sconta la
disciplina del rimborso analitico
(vedi precedente)

Cosa ci dice il Dottor Zulli in merito?

La giustificazione fornita dal legislatore a questa ennesima incombenza e burocratizzazione delle spese di trasferta dei collaboratori, è stata quella di dover combattere forme di evasione fiscale. C’è da chiedersi quanto plausibile sia questa motivazione, sia in relazione all’entità del fenomeno, sia in ordine ad un contesto, quello lavorativo, che non trova pace e tregua in tema di semplificazione amministrativa.

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